Procedura istanza autorizzazione ex. art.133 
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Sono soggette a denuncia ed autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 133 del Regolamento Comunale d'Igiene, le attività sotto riportate qualora la lavorazione sia effettuata in luoghi od edifici prossimi ad abitazioni.

1) recupero ed affinazione dei preziosi;
2) lavanderie, tintorie;
3) produzione di colori, vernici e mastici verniciatura a spruzzo;
4) salagione e deposito pelli;
5) allevamenti di animali e di larve di mosca carnaria;
6) produzione e lavorazione di materie plastiche;
7) vulcanizzazione della gomma;
8) produzione di pietrisco bítumato e cave di materiale per l'edilizia;
9) segherie e falegnamerie;
10) vetrerie;
11) battitura, saldatura, sabbiatura, fusione dei metalli;
12) zincatura, cromatura, nichelatura, anodizzazione dei metalli;
13) officine meccaniche;
14) tipografie e stamperie in genere;
15) calzaturifici;
16) lavorazione del marmo;
17) filatura, tessitura, battitura e rigenerazione di lana, peli, fibre e cascami;
18) mulini di pietrame o simili.

Il Sindaco, rilascia la relativa autorizzazione qualora, per distanza dalle abitazioni o per impiego di opere di difesa, non vi siano emanazioni di gas, vapori, esalazioni, fumi, polveri, rumori, radiazioni o altre cause che possano arrecare molestia o danno alla popolazione.

Il Sindaco, nel caso in cui non siano applicabili misure di difesa contro le cause di insalubrità o molestia, ordina la cessazione e l'allontanamento dell'attività stessa.




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