1) recupero ed affinazione dei preziosi;
2) lavanderie, tintorie;
3) produzione di colori, vernici e mastici verniciatura a spruzzo;
4) salagione e deposito pelli;
5) allevamenti di animali e di larve di mosca carnaria;
6) produzione e lavorazione di materie plastiche;
7) vulcanizzazione della gomma;
8) produzione di pietrisco bítumato e cave di materiale per l'edilizia;
9) segherie e falegnamerie;
10) vetrerie;
11) battitura, saldatura, sabbiatura, fusione dei metalli;
12) zincatura, cromatura, nichelatura, anodizzazione dei metalli;
13) officine meccaniche;
14) tipografie e stamperie in genere;
15) calzaturifici;
16) lavorazione del marmo;
17) filatura, tessitura, battitura e rigenerazione di lana, peli, fibre e cascami;
18) mulini di pietrame o simili.
Il Sindaco, rilascia la relativa autorizzazione qualora, per distanza dalle abitazioni o per impiego di opere di difesa, non vi siano emanazioni di gas, vapori, esalazioni, fumi, polveri, rumori, radiazioni o altre cause che possano arrecare molestia o danno alla popolazione.
Il Sindaco, nel caso in cui non siano applicabili misure di difesa contro le cause di insalubrità o molestia, ordina la cessazione e l'allontanamento dell'attività stessa.

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