VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in caso di cessazione/cessione dell'attività commerciale o di trasferimento dell'azienda in altro locale o per trasformazione o rinnovo dei locali. Sono consentite per un periodo massimo di sei settimane e devono essere comunicata con un preavviso di 10 giorni.
VENDITE DI FINE STAGIONE
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda.
Le vendite di fine stagione invernali possono svolgersi dal primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio (Epifania) al 28 febbraio di ciascun anno.
Le vendite di fine stagione estive possono svolgersi dal primo sabato di luglio al 31 agosto di ogni anno.
Non è più necessaria la comunicazione al Comune.
VENDITE PROMOZIONALI
Con le vendite promozionali l'operatore pubblicizza la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica sul mercato, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.
In ciascun anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali. Le vendite promozionali di prodotti aventi stagionalità non possono essere effettuate nei 30 giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione.
Non è più necessaria la comunicazione al Comune.
Norme di riferimento
DGRV n. 586 del 10 maggio 2011
VENDITE SOTTOCOSTO
Le vendite sottocosto vanno comunicate al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio e possono essere effettuate solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero degli articoli oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
Tra una vendita e l'altra deve decorrere un periodo pari ad almeno venti giorni.
Norme di riferimento
DPR 6.4.2001 n. 218 - art. 15, comma 8 del D.Lgs. 31.3.1998 n.114 - circ. 3528/C del 24.10.2001
Informazioni e contatti:
Responsabile del procedimento
Salvagno Francesca - Perlini Emanuela
Tel. n. 0458078573
Fax n. 045591989

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