Rumore 
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In materia di "rumore" l'Ufficio Inquinamento Acustico ha il compito di:
- ricevere le segnalazioni dei cittadini per disturbi causati da attività o attrezzature rumorose;
- curare i procedimenti amministrativi nei casi di inquinamento acustico accertato dall’ARPA  VENETO;
- rilasciare i nulla osta al CdR Commercio al fine del rilascio delle licenze accessorie o principali di spettacolo sia per attività continuative che per manifestazioni temporanee;
- rilasciare i pareri allo Sportello Unico al fine del rilascio di permessi di costruire o altre autorizzazioni edilizie;
- rilasciare le autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art. 6 – com. 1 – lettera h) della Legge n. 447 del 1995 per attività si spettacolo e per attività di cantiere.


L’ufficio è competente ad attivare procedimenti per inquinamento acustico solo nel caso in cui l’inconveniente segnalato sia dovuto a rumore prodotto da impianti, attrezzature etc.. connessi con esigenze produttive, commerciali o professionalialla luce di quanto previsto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; in caso contrario l’intervento esula dal campo di competenza di questa Amministrazione.


Si evidenzia che l'Ufficio non è competente per i problemi causati da attività rumorose all'interno dei condomini. In questi casi la persona che si ritiene danneggiata potrà richiedere l’intervento dell’Amministratore e/o attivare un procedimento in sede civile presso l’Autorità Giudiziaria.


Nei casi in cui l’Ufficio è competente, i cittadini possono inoltrare la segnalazione scritta, a mezzo posta o via FAX,  al CdR Ambiente  – Ufficio Inquinamento Acustico – Via Pallone, 9 – 37121 VERONA (Fax 045/8004488).
Per consentire un esame serio della problematica segnalata e rendere il procedimento più rapido, nel modulo si dovranno fornire tutte le informazioni relative all’inquinamento acustico (causa dell’inquinamento, soggetto responsabile della sorgente sonora rumorosa, periodo, orari).
Il CdR Ambiente provvederà quindi a comunicare  a colui che provoca il disturbo, l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’ art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inoltrando contestualmente ad ARPA Veneto la richiesta di misurazioni fonometriche.
Si fa presente che, qualora non venisse accertato il superamento dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, salvo casi particolari che saranno valutati di volta in volta dai tecnici ARPA, si procederà all’archiviazione della segnalazione.




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