Procedura Abilitativa Semplificata - PAS 
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La Procedura Abilitativa Semplificata - PAS è stata introdotta (art. 6 del Decreto Legislativo n.28 del 3.03.2011) in luogo della DIA per tutti gli impianti indicati dai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida approvate con D.M. 10.09.2010.

La procedura può essere così schematizzata:
 
  • trenta giorni prima di iniziare i lavori, il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, una dichiarazione accompagnata da:

• una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie;
• elaborati grafici necessari ad illustrare l'intervento;
• elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete;
• atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'art. 20 della Legge n.241 del 07.08.1990
o, in alternativa, gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore per l'ottenimento degli stessi d'ufficio. In tal caso il termine di trenta giorni per il perfezionamento della PAS è sospeso fino all'acquisizione degli atti di assenso oppure fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ex L. 241/1990.
 
  • Qualora entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della suddetta dichiarazione, venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al comma 2 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.28 del 3.03.2011, l'Amministrazione Comunale notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consigli dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
     
  • Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione e della relativa documentazione senza che l'Amministrazione Comunale abbia notificato all'interessato l'ordine motivato di non effettuare l'intervento, l'attività di installazione dell’impianto deve ritenersi assentita (silenzio assenso). 
  • La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.
    L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori e trasmettere un certificato di collaudo finale, rilasciato da un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione nonché ricevuta dell'avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classa mento catastale.
    La Regione Veneto ha predisposto un modulo per la PAS, da presentarsi per gli impianti solari fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW con le seguenti caratteristiche (Linee guida approvate con D.M. 10.09.2010):
    1) non integrati né aderenti al tetto dell’edificio
    2) realizzati sugli edifici
    3) con superficie non superiore a quella del tetto
    4) non aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto


    Sono previste sanzioni amministrative (art. 44, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 28/11) da applicare nel caso di interventi eseguiti in assenza di PAS o in difformità da quanto nella stessa dichiarato o di violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la PAS.

Normativa di riferimento

Legge n.241 del 07.08.1990
Decreto Legislativo n.28 del 3.03.2011
Legge Regione Veneto n.13 del 9.7.2011
Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 827 del 15.05.2012



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