Imposta di soggiorno - Informazioni generali 
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L'IMPOSTA DI SOGGIORNO
istituita con Regolamento Comunale approvato in data 12.07.2012 con deliberazione Consiliare n. 61

 

» Che cos'è
» Chi paga
» Le tariffe
» Quanto si paga
» Quando si paga
» Sanzione per chi non paga l'imposta
» Casi di esenzione
» Obblighi del gestore
» Scadenze da ricordare a carico del gestore
» Modulistica
» Eventuali sanzioni a carico del gestore della struttura

 

 

 Che cos'è
Presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo e di attività agrituristiche) situata nel territorio del Comune di Verona.
 

 
Chi paga
Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere situate nel territorio del Comune di Verona.

 
 
Le tariffe
L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia di tutte le strutture ricettive. Per tali strutture la misura è definita in rapporto alla loro classificazione, così come disposta dalla normativa regionale in materia di turismo e di attività agrituristica, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
 
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 Quanto si paga
L’imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti per persona/per mese con le seguenti tariffe,  approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 247 del 18.07.2012:
 

Strutture ricettive alberghiere
 
Strutture extralberghiere classificate
Cat. 1°
Cat. 2°
Cat. 3°
1 stella
€ 0,50
Residence, affittacamere, affittacamere residenze d’epoca, affittacamere con ristorazione, appartamenti uso turistico imprenditoriale, ecc.
€ 2,50
€ 2,00
€ 1,50
2 stelle
€ 1,00
 
3 stelle
€ 1,50
Strutture extralberghiere non classificate
Tariffa
4 stelle
€ 2,00
Campeggi
€ 0,50
5 stelle
€ 3,00
Appartamenti uso turistico non imprenditoriale
€ 1,50
  
 
 
B&B
€ 2,50
Ricettivo sociale (case per ferie, case religiose, country house,etc.)
€ 2,50
Agriturismo
€ 2,50

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Quando si paga
I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Verona (soggetti passivi) al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura che li ha ospitati. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, e ad effettuare il successivo versamento al Comune. La quietanza può essere una semplice ricevuta nominativa rilasciata  al cliente (mantenendone una copia) oppure l’importo dell’imposta può essere inserito nella ricevuta fiscale/fattura indicandolo come “operazione fuori campo IVA”.

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Sanzione per chi non paga l'imposta
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta da parte dell’ospite della struttura (soggetto passivo) si applica la sanzione tributaria, nella misura del 30%, prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 471/97 nonché gli interessi calcolati secondo le norme in vigore, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Per i pagamenti dell’ imposta effettuati con ritardo, entro i quindici giorni dalla data di scadenza, si applica per ogni giorno di ritardo lo 0,20% e precisamente  un quindicesimo della misura della sanzione applicata dall’art. 13 comma 1 del D.lgs 471/97 in relazione anche alle norme sul ravvedimento operoso (Art. 13 del D.Lgs 472/97 e art. 13/bis del Regolamento delle Entrate)

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Casi di esenzione
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
  1. gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Verona;
  2. i minori entro il quattordicesimo anno di età;
  3. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
  4. il Comune di Verona nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
  5. i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
  6. chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
  7. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
  8. i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
  9. gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
  10. gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio.
I casi di esenzione previsti  alle  lett. e), f) e g), vanno autocertificati con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da consegnare al gestore della struttura (Modulo B Tale autocertificazione dovrà essere allegata alla dichiarazione trimestrale che il gestore della struttura dovrà trasmettere al Comune alla fine di ciascun trimestre.
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Obblighi del gestore
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Verona sono tenuti:
  1. ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno
  2. a dichiarare al Comune di Verona, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (Modulo A), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti a norma dell’art. 4 del presente Regolamento, l’importo dell’imposta versata con gli  estremi del versamento indicando anche  i nominativi e i dati anagrafici di coloro che non l’hanno versata (Modulo C), oltre ad eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione trimestrale va comunque presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.
  3. alla riscossione dell’imposta rilasciando quietanza. La quietanza può essere una semplice ricevuta nominativa rilasciata  al cliente (Modulo E) (mantenendone una copia) oppure l’importo dell’imposta può essere inserito nella ricevuta fiscale/fattura indicandolo come “operazione fuori campo IVA”. Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell’imposta da parte dell’ospite, il gestore provvederà a compilare il Modulo C  con i dati del cliente che omette di effettuare il pagamento. Tale modulo andrà allegato, in copia, alla dichiarazione trimestrale
  4. effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Verona entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare con la seguente modalità:
    • bonifico bancario sul conto del Comune di Verona acceso presso la banca Unicredit, Iban: IT 96 B 02008 11725 000003465410 indicando nella causale la struttura ricettiva con il codice fiscasle o Partita IVA e la dicitura “Imposta di Soggiorno, trim. n° ______ anno_______”; 
Poiché l’imposta parte dal 1 agosto 2012, a trimestre iniziato, il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 15/10/2012 e  la prima dichiarazione   dovrà essere presentata entro il 20 ottobre 2012 per soli due mesi.
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Scadenze da ricordare a carico del gestore

data scadenze per versamenti
data scadenze per dichiarazione
                    15 ottobre 2012
                    20 ottobre 2012
                    15 gennaio 2013
                    20 gennaio 2013
                    15 aprile 2013
                    20 aprile 2013
                    15 luglio 2013
                    20 luglio 2013

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Modulistica 

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Eventuali sanzioni a carico del gestore della struttura
Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 (cento) ai sensi dell’art. 7 bis del D.Leg.vo 267/00.
Per la violazione dell’obbligo di informazione alla clientela si applica al gestore della struttura ricettiva la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 (cinquanta) ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/00.

Per ogni altra informazione utile si rimanda al Regolamento dell’Imposta di Soggiorno e alle Domande e risposte - FAQ (Frequent Answers and Questions)

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Informazioni e contatti:

Ufficio Tributi
via Adigetto 10 - 4° piano - 37122 Verona
tel. 045 8079594 - 9595 - fax 045 8077655



A chi interessa:

Interessa tutti gli ospiti che pernottano a Verona in strutture ricettive.
Interessa anche i gestori delle stutture stesse.




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