IMU - Imposta municipale propria 
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Mercoledì 8 maggio 2013 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 27, immediatamente eseguibile, ha approvato le aliquote e la detrazione Imu per l'anno 2013  accogliendo gli emendamenti  n. 11 e n. 378 e l'odg n. 255.

A breve saranno apportate  le modifiche al portale,  inclusa la pubblicazione della nuova modulistica.

 

Con decreto n. 35 dell'8/04/2013 è stato prorogato il termine di presentazione della Dichiarazione IMU: dai previsti 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione d'imposta, al nuovo termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione d'imposta.

Sportello telematico e calcolo dell'imposta

E' attivo lo sportello telematico LinkMate, raggiungibile dal link
http://imucalc.comune.verona.it
Il servizo, attivato in fase sperimentale, dà  la possibilità al cittadino, alle imprese, ai commercialisti, ai consulenti fiscali, ai C.A.A.F., ai patronati e alle associazioni di categoria, di dialogare direttamente con l’Amministrazione comunale nella gestione delle pratiche tributarie relative all'imposta.
Il servizio è gratuito e attivo 24 ore su 24, e si configura come uno sportello interattivo in grado di dare informazioni su scadenze e stato dei pagamenti, calcolare l’imposta da versare, visualizzare i pagamenti eseguiti in precedenza e stampare il modello F24.
Una volta inserite le credenziali richieste, ossia proprio codice fiscale, data di pagamento e importo pagato con precedente modello F24, si può accedere direttamente alla propria posizione tributaria.

 

Si comunica che che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le dichiarazioni ministeriali IMU, le richieste di rimborso ed ogni altra documentazione devono essere inviate al seguente indirizzo di posta certificata: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it
L'indirizzo tributi@comune.verona.it può essere utilizzato solo ed esclusivamente per richiedere informazioni.

 

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Imu» Che cos'è
» Chi paga (soggetto passivo)
» Quando si paga
» Come si esegue il versamento
» Come si calcola la base imponibile
» Casi particolari
» Aliquote e detrazioni
» Condizioni per l'applicazioni delle aliquote
» Dichiarazione IMU

 

Che cos’è

A norma dell’art. 13 del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 2012, è istituita l’imposta municipale propria sperimentale (IMU). Con l’entrata in vigore del tributo non sono più dovuti (art. 8 D.Lgs 23/2011):

  •  l’imposta comunale sugli immobili (ICI)
  •  l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati



Chi paga (soggetto passivo)

Deve pagare il proprietario dell’immobile o il titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonchè il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sono soggetti all’imposta municipale propria anche le seguenti fattispecie che in precedenza erano esenti dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI):

  • l’abitazione principale e le relative pertinenze
  • i fabbricati rurali (sia abitativi che strumentali)
  • le abitazioni assegnate al coniuge in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per tali immobili la legge ha stabilito il diritto di abitazione per il coniuge assegnatario che diventa soggetto passivo di imposta (art. 4, comma 12 quinquies, D.L. 16/2012)
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, D.Lgs 504/92). In questo caso la norma riconosce la detrazione di base prevista per l’abitazione principale (art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011)
  • gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (art. 8, comma 4, del D.Lgs 504/92). Anche in questo caso la norma riconosce la detrazione di base prevista per l’abitazione principale (art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011);
  • le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti
  • l’abitazione posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata


Quando si paga

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato contestualmente, con le modalità ed alle scadenze sotto riportate (art. 13, comma 8 e comma 12 bis, D.L. 201/2011):
Acconto: in misura pari al 50% sull'intero anno del tributo calcolato sul valore imponibile degli immobili soggetti al tributo applicando le aliquote e la detrazione previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011.
Scadenza: 16 giugno.
Saldo: a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno
Scadenza 16 dicembre. 

Ravvedimento

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la violazione commessa con sanzioni ridotte di 1/5, 1/10 o 1/8 a seconda del ritardo con il quale effettua  il pagamento e l'applicazione dell'interesse giornaliero del 2,5% secondo lo schema predisposto . La violazione commessa non deve essere già stata constatata e comunque non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti, solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni).

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Come si esegue il versamento
 

In base all’art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 il versamento della prima rata  deve eseguirsi  a mezzo modello F24 o tramite apposito bollettino postale recante la dicitura "PAGAMENTO IMU" pre-stampato e il numero 1008857615 di conto corrente unico in tutta Italia . Il costo del servizio è uguale a quello del bollettino classico.
Con provvedimento n. 53906/2012, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello F24 da impiegare per il versamento. Tuttavia è ancora consentito l’uso dei vecchi modelli F24, da parte di coloro che possono ancora effettuare il versamento con modello cartaceo, fino al prossimo 31/05/2013.
Dal 01/06/2013 deve necessariamente utilizzarsi il nuovo modello F24.
Si ricorda che il codice Ente del Comune di Verona è L781.
I codici tributo per eseguire in versamento sono i seguenti (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012):
3912 IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”
3913 IMU – Imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”
3914 IMU – Imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
3915 IMU – Imposta municipale propria per i terreni – STATO”
3916 IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”
3917 IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”
3918 IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
3919 IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”

Soggetti non residenti
I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l’imposta municipale propria, calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012. (vedi comunicato stampa del 31/05/2012). Tale documento ha chiarito che il versamento deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in comuni diversi. Restano confermate le modalità di versamento previste tramite F24 oppure a mezzo vaglia postale internazionale ordinario, vaglia internazionale di versamento in c/c o bonifico bancario.
Per la quota spettante al Comune:
il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto è
IT 96 B 02008 11725 000003465410
il codice BIC (Bank Identifier Code) / SWIFT, è inoltre utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del beneficiario. Disponibile per quasi tutte le banche del mondo, può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici.
Il codice BIC SWIFT del Comune di Verona è: UNCRITM1P07.
 

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Come si calcola la base imponibile


L’individuazione della base imponibile avviene seguendo regole diverse a seconda della diverse tipologie di immobili. 

a) Fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, desumibile dalla visura catastale che può essere richiesta solo all’Agenzia del Territorio, rivalutata del 5%, per i relativi moltiplicatori, secondo la seguente formula:
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore (v. tabella sotto riportata)


Categoria catastaleMoltiplicatore
A (escluso A10) C/2 C/6 C/7 (pertinenze)160
B – C/3 – C/4140
A/10 – D/580
D (escluso D/5)65
C/155

Casi particolari

 - Fabbricati di interesse storico o artistico: per tali immobili, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall’art. 10 del D.Lgs 42/2004, la base imponibile, come sopra determinata, è ridotta del 50% (art. 13, comma 3, lett a), D.L. 201/2011).
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile come sopra determinata è ridotta del 50%, a condizione che (art. 13, comma 3, lett. b), D.L. 201/2011) l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. Il contribuente, in alternativa, può presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’immobile è dichiarato inagibile.
Per gli immobili storici e per quelli inagibili, ove sussistano le condizioni richieste, la base imponibile sarà determinata come segue:
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore relativo alla categoria catastale dell’immobile x 50%

b) Fabbricati appartenenti alla categoria D, interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, la base imponibile, come per l’ICI, è data dal valore risultante dalle scritture contabili, opportunamente rivalutato sulla base dei coefficienti annualmente approvati con decreto ministeriale.
Secondo il predetto criterio, per determinare la base imponibile, è necessario stratificare il valore contabile del fabbricato tenendo conto degli anni di formazione del costo e rivalutare l’importo annuale in base al corrispondente coefficiente ministeriale. Eventuali costi incrementali capitalizzati in corso d’anno avranno effetto sull’imposta dovuta per l’anno successivo (art. 5, comma 3, D. Lgs 504/92).
Si ricorda che tale criterio è applicabile solamente fino all’anno nel corso del quale avviene l’attribuzione della rendita catastale che quindi ha valore dall’anno successivo.

c) Aree fabbricabili la base imponibile per le aree fabbricabili è data, come nell’ICI, dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Fermo restando che il contribuente è sempre tenuto ad eseguire il pagamento sulla base del valore venale al 1° gennaio, come sopra individuato, al solo scopo di agevolare i contribuenti nell’individuazione del valore imponibile, il Comune ha approvato con delibera della Giunta n. 317 del 29 agosto 2012  i valori venali medi in comune commercio delle aree ubicate sul proprio territorio, come da tabella e guida alla tabella. (vedi microzone)

d) Terreni agricoli  la base imponibile dei terreni agricoli nell’imposta municipale propria è calcolata moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per un moltiplicatore pari a 135, come segue:
Valore imponibile = reddito dominicale (desumibile dalla visura catastale) x 1,25 x 135(o 110)
Agevolazioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP
Nel caso di terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (D.Lgs 99/2004) iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è ridotto a 110.

  

Aliquote e detrazioni anno 2012


Tipologia aliquote
aliquota
Detra-zione
Quota Comune
Quota Stato

Approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 13 luglio 2012  e integrate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30 ottobre 2012

Aliquota ordinaria
10.6 ‰
 
NO
6.8 ‰
 
3.8 ‰
Immobili adibiti ad abitazione principale
 
4.0 ‰
 
SI
Base € 200 + € 50 per figlio fino a max 8 figli
4.0 ‰
NO
Immobili adibiti ad abitazione principale posseduti  da cittadini residenti all’estero purché non locati.
4.0 ‰
 
SI
Base € 200 + € 50 per figlio fino a max 8 figli
4.0 ‰
NO
Immobile (adibito ad abitazione principale) di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104 con ISEE del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00.
 
3.0 ‰
 
SI
Base € 200 + € 50 per figlio fino a max 8 figli
3.0 ‰
NO
Immobili di proprietà dei genitori in cui risieda e dimori un figlio proprietario, a sua volta, dell’immobile nel quale risiedono e dimorano i genitori, purché entrambi non siano possessori di altri immobili nel Comune di Verona.
 
4.6 ‰
 
NO
0.8 ‰
3.8 ‰
Immobili non locati di proprietà di anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti.
 
4.0 ‰
 
SI + Base € 200 + € 50 per figlio fino a max 8 figli
4.0 ‰
 
NO
Fondazione Scaligera per la locazione.
 
4.6 ‰
 
NO
0.8 ‰
3.8 ‰
Immobili locati a canone agevolato (art. 2 c. 3 L. 431/98).
 
4.6 ‰
 
NO
0.8 ‰
3.8 ‰
Immobili a proprietà indivisa / ATER.
 
4.6 ‰
SI
Base €200
4.6 ‰
 
NO
Per chi possiede solo un immobile oltre l’abitazione principale.
 
7.6 ‰
 
NO
3.8 ‰
3.8 ‰
Per chi possiede fino a 4 immobili oltre l’abitazione principale.
 
8.6 ‰
 
NO
4.8 ‰
3.8 ‰
Per chi possiede 5 o più immobili oltre l’abitazione principale.
 
10.6 ‰
NO
6.8 ‰
3.8 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale
 
1.0 ‰
 
NO
1.0 ‰
NO
Categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente come strumentali dal proprietario commerciante o artigiano.
 
 
7.6 ‰
 
NO
3.8 ‰
3.8 ‰
Botteghe Storiche utilizzate direttamente dal proprietario
 
7.6 ‰
 
NO
3.8 ‰
3.8 ‰
Teatri e cinematografi
 
7.6 ‰
 
NO
3.8 ‰
3.8 ‰
Categorie A10 (uffici), D1 (opifici), D7 (fabbricati industriali), D8 (fabbricati commerciali) utilizzati direttamente dal proprietario
 
8.6 ‰
 
NO
4.8 ‰
3.8 ‰
Esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche
 
3.8 ‰
 
NO
NO
3.8 ‰
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) purché i soggetti passivi dell’imposta, se diversi dall’utilizzatore, siano anche essi ONLUS e abbiano concesso l’immobile in comodato gratuito.
 
3.8 ‰
 
NO
NO
3.8 ‰
 

 

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Condizioni per l'applicazione delle aliquote

A) Aliquota ordinaria - (aliquota 10.6 ‰): l’aliquota ordinaria si applica a tutti gli immobili soggetti ad imposta che non rientrano nei casi esposti successivamente (altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni).

B) Aliquota per l’abitazione principale e pertinenze - (aliquota 4.0 ‰): tale aliquota si applica alle seguenti casistiche:

  1. abitazione principale (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011): ai fini dell’imposta municipale propria è abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare: nel caso in cui più unità immobiliari siano utilizzate contemporaneamente come abitazione principale, solamente una potrà considerarsi ai fini del tributo abitazione principale, a scelta del contribuente. Nell’immobile il possessore e il suo nucleo familiare devono avere contemporaneamente la dimora abituale e la residenza anagrafica. La normativa vigente vieta di ritenere abitazione principale l’unità immobiliare in cui si dimora abitualmente ma nella quale non si ha la residenza anagrafica.
    Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
    Nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi per effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in altro comune da parte di un componente del nucleo famigliare (ad es. per esigenze lavorative documentabili) entrambi gli immobili possono essere considerati abitazione principale dei proprietari ivi residenti (v. Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012).
     
  2. pertinenze dell’abitazione principale (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011): sono pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale (art. 817 c.c.) a condizione che: siano classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7; e che si tratti di 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
    Nel conto delle pertinenze associabili vanno quindi considerate anche le unità non accatastate in modo autonomo come nel caso delle cantine (C2) accatastate con l’immobile adibito ad abitazione principale.
    Pertanto, ad esempio, un contribuente che possiede 1 abitazione, in cui non sono incluse unità pertinenziali, e 3 unità immobiliari classificate nella categoria catastale C6, pur se tutte destinate a servizio dell’abitazione, potrà considerarne pertinenza, ai fini dell’imposta municipale, solamente una. Le altre due dovranno scontare l’imposta con l’aliquota differenziata di cui alla lett. L).
    Analogamente, un contribuente che possiede la sola abitazione principale, in cui non sono incluse unità pertinenziali, due garage distintamente accatastati nella categoria C6, un locale di deposito, accatastato in categoria C2 ed una soffitta, accatastata nella categoria C2, potrà considerare pertinenza solamente uno dei due garage ed il locale di deposito o in alternativa a questo, la soffitta.
    Spetterà al contribuente individuare quale unità pertinenziale potrà beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale
    Se, invece, l’abitazione include al suo interno, ad esempio, una cantina accatastata unitamente all’abitazione medesima, il contribuente non può considerare pertinenza, ai fini dell’imposta, un’altra eventuale pertinenza accatastata separatamente nella categoria C2, alla quale dovrà applicare pertanto l’aliquota prevista per gli altri fabbricati.
    Si evidenzia che, in ogni caso, affinché le unità immobiliari possano essere considerate pertinenza dell’abitazione principale devono sussistere tutti i requisiti previsti dall’art. 817 del codice civile. Pertanto, ad esempio, anche se il contribuente possiede l’abitazione principale ed un garage, distintamente accatastato, se quest’ultimo non è utilizzato al servizio dell’abitazione (perché, ad esempio, locato o concesso in comodato a terzi), non potrà beneficiare dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale.
     
  3. abitazione assegnata al coniuge in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, comma 5-quinquies, D.L. 16/2012). In tale caso l’imposta è dovuta per intero dal coniuge assegnatario anche se non intestatario al 100% dell’abitazione, il quale, quindi, se residente anagraficamente e dimorante abitualmente nella stessa, potrà beneficiare dell’applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione (e relativa maggiorazione, se spettante).
     
  4. abitazione posseduta da anziani o disabili che trasferiscono la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non sia locato (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011).
     


C) Immobili adibiti ad abitazione principale posseduti dai cittadini residenti all’estero purché non locati. (aliquota 4.0 ‰)
Aliquota applicabile all’immobile posseduto dal cittadino italiano residente all’estero purché non locato e a disposizione del proprietario.
La maggiorazione della detrazione spetta anche in questo caso nell'ipotesi in cui nell'abitazione dimori abitualmente e risieda anagraficamente un figlio di età inferiore a 26 anni anche se non fiscalmente a carico. Ciò in quanto si tratta di fattispecie assimilata all’abitazione principale, rientrante pertanto nella previsione del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 .
 

D) Immobile (adibito ad abitazione principale) di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104 con ISEE del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00. - (aliquota 3.0 ‰)
Previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31/12/2012, è possibile usufruire dell’aliquota ridotta approvata dal Comune. E’ necessario che il contribuente sia in possesso di dichiarazione ISEE dalla quale risulti un importo inferiore a euro 20.000.
Si ricorda che l’ISEE serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante quando si richiedono prestazioni sociali agevolate: si tratta del rapporto tra l’indicatore della situazione economica (il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e dal 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il Nucleo Familiare) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza.
Poiché l’ISEE si basa sulla dichiarazione dei redditi che può subire variazioni, è necessario presentare annualmente la dichiarazione sostitutiva qualora vi siano mutamenti reddituali.
La maggiorazione della detrazione spetta anche in questo caso nell’ipotesi in cui nell’abitazione dimori abitualmente e risieda anagraficamente un figlio di età inferiore a 26 anni. Ciò in quanto si tratta di fattispecie assimilata all’abitazione principale, rientrante nella previsione del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.
 

E) Immobili di proprietà dei genitori in cui risieda e dimori un figlio proprietario, a sua volta, dell’immobile nel quale risiedono e dimorano i genitori, purché entrambi non siano possessori di altri immobili nel Comune di Verona - (aliquota 4.6 ‰)

Si tratta di un semplice scambio di immobili tra genitori e figli nel caso in cui i genitori (uno solo di essi o pro quota) proprietari di un immobile, lascino lo stesso a disposizione del figlio che lo adibisce a propria abitazione principale e loro stessi si trasferiscano (dimora abituale e residenza devono coincidere) in un immobile di proprietà (al 100% o pro quota) del figlio. E’ importante precisare che tutti i soggetti passivi coinvolti, genitori e figli, non devono possedere altri immobili da adibire ad abitazione (di categoria da A1 a A9 e relative pertinenze) nel Comune di Verona.
Nel caso in cui l’immobile occupato dai genitori sia di proprietà es. di due figli, solo il figlio che occupa l’immobile dei genitori potrà usufruire dell’aliquota agevolata, mentre l’altro figlio pagherà gli immobili di sua proprietà secondo le aliquote previste.
Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2012

F) Immobili non locati di proprietà di anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti - (aliquota 4.0 ‰)
Aliquota applicabile all’immobile in precedenza adibito ad abitazione principale dell’anziano o disabile che abbia trasferito la propria residenza in istituto situato nel Comune di Verona o al di fuori dello stesso. L’aliquota agevolata può essere applicata solo nel caso in cui l’immobile non sia locato ma lasciato a disposizione del ricoverato o destinato ad abitazione principale del coniuge.
La maggiorazione della detrazione spetta anche in questo caso nell’ipotesi in cui nell’abitazione dimori abitualmente e risieda anagraficamente un figlio di età inferiore a 26 anni. Ciò in quanto si tratta di fattispecie assimilata all’abitazione principale, rientrante pertanto nella previsione del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2012

G) Fondazione Scaligera per la locazione - (aliquota 4.6 ‰)
Si tratta di immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/98, mediante l’intervento della Fondazione Scaligera per la Locazione ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione medesima nonché al Comune di Verona, in qualità di conduttore, nell’ambito del progetto “La casa in Comune” del Centro di Responsabilità Politiche della Casa, al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità.
Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2012. Non occorre ripresentarla se si tratta di un contratto in vigore negli anni precedenti per il quale è già stata presentata dichiarazione sostitutiva ICI.

H) Immobili locati a canone agevolato (art. 2 c. 3 L. 431/98) - (aliquota 4.6 ‰)
Riguarda immobili locati con canone agevolato stipulati obbligatoriamente ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. 431/98.
Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2012. Non occorre ripresentarla se si tratta di un contratto in vigore negli anni precedenti per il quale è già stata presentata dichiarazione sostitutiva ICI.

I) Immobili a proprietà indivisa / immobili di proprietà ATER - (aliquota 4.6 ‰)
Per i primi si tratta di singole unità immobiliari che sono assegnate ai soci in godimento, senza però trasferire ad essi la proprietà. Gli alloggi rimangono di proprietà della cooperativa fino a quando la società non si scioglie e gli stessi verranno trasferiti all'ente previsto per legge.
Tale aliquota si applica anche agli alloggi assegnati con i criteri di edilizia residenziale di proprietà AGEC. A queste tipologie si applica la detrazione “base” di € 200,00.

L) Aliquote differenziate per chi possiede:
a) solo 1 immobile oltre l’abitazione principale - (aliquota 7.6 ‰)
b) fino a 4 immobili oltre l’abitazione principale - (aliquota 8.6 ‰)
c) 5 o più immobili oltre l’abitazione principale - (aliquota 10.6 ‰)
Sono applicabili ESCLUSIVAMENTE ad immobili di categoria da A1 a A9 e C2/C6/C7. Dal computo numerico del patrimonio immobiliare posseduto va esclusa l’abitazione principale e le sue pertinenze, siano esse situate o meno nel Comune di Verona, pertanto non vanno conteggiati gli immobili posseduti e situati in altri comuni. Dal computo numerico del patrimonio immobiliare posseduto e situato nel Comune di Verona, va esclusa l'abitazione principale unitamente alle sue pertinenze, sia o meno situata nel Comune di Verona.
Si ricorda che l’unità immobiliare urbana (u.i.u) è una porzione di fabbricato (appartamenti, negozi, autorimesse), un intero fabbricato (ville, villini, scuole, alberghi) o un insieme di fabbricati (industrie e ospedali) che è in grado di produrre un reddito indipendente e ha un’autonomia funzionale.
Per applicare correttamente ogni fascia si devono considerare, all'interno del patrimonio immobiliare, quegli immobili che godono di aliquote ridotte e applicare ad essi la speciale aliquota rientrante nelle categorie C1/C3 utilizzati direttamente; A10/D1/D7/D8 utilizzati direttamente. I rimanenti immobili situati nel Comune di Verona saranno soggetti all'applicazione degli scaglioni tenendo presente che per immobile, nell’applicazione di queste fascei, si intende SOLO cat. A (da A1 a A9) e C2, C6, C7.
Tali immobili vanno conteggiati singolarmente: se si possiede, oltre all'abitazione principale, 1 appartamento (A2), un garage (C6) e una cantina (C2), gli immobili saranno 3 con applicazione dell’aliquota pari al 8.6 ‰;
se si possiede 1 appartamento (A2), un garage (C6), una cantina (C2) e un negozio (C1), negozio non condotto direttamente, saranno sempre 3 perché il C1 non rientra nel conteggio dello scaglione e al negozio si dovrà applicare l'aliquota ordinaria del 10,6 ‰.
Il conteggio può richiedere una ulteriore precisazione: qualora un soggetto passivo possieda 4 immobili, oltre l’abitazione principale, di cui due (es. A2 e C6) locati con contratto agevolato e usufruenti di aliquota ridotta, e due locati a canone libero, a questi ultimi due si dovrà applicare l’aliquota corrispondente a chi possiede fino a 4 immobili (8,6 per mille) in quanto tutti gli immobili posseduti di categoria da A1 a A9 e C2/C6/C7 concorrono a formare il patrimonio immobiliare al quale si applica l’aliquota scaglionata.

M) Fabbricati rurali ad uso strumentale - (aliquota 1.0 ‰)
L’aliquota si applica alle unità immobiliari che hanno i requisiti di ruralità strumentale ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93. Si ricorda che per i fabbricati aventi i requisiti di cui al citato comma 3 bis, i possessori possono presentare all’Agenzia del Territorio apposita domanda di variazione della categoria catastale, ai sensi dell’art. 7, comma 2 bis e seguenti, del D.L. 70/2011, entro il 30/06/2012 (art. 29, comma 8, D.L. 216/2011).
I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, eccetto quelli non oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM 02/01/1998, n. 28, dovranno essere denunciati al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, con le modalità di cui al DM 701/1994 (art. 13, comma 14 ter, D.L. 201/2011).

N) Categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente come strumentali dal proprietario commerciante o artigiano - (aliquota 7.6 ‰)
La condizione necessaria per applicare l’aliquota corrispondente a tale fattispecie è quella di essere proprietario e utilizzatore del bene.
Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2012

O) Botteghe Storiche utilizzate direttamente dal proprietario - (aliquota 7.6 ‰)
La condizione necessaria per applicare l’aliquota corrispondente a tale fattispecie è quella di essere proprietario e utilizzatore del bene.
Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2012

P) Teatri e cinematografi - (aliquota 7.6 ‰)
L’aliquota prevista è applicabile solo a teatri e cinematografi in attività.

Q) Categorie A10 (uffici), D1 (opifici), D7 (fabbricati industriali), D8 (fabbricati commerciali) utilizzati direttamente dal proprietario - (aliquota 8.6 ‰)
La condizione necessaria per applicare l’aliquota corrispondente a tale fattispecie è quella di essere proprietario e utilizzatore del bene. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2012

R) Esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche - (aliquota 3.8 ‰)
Si tratta di prevedere un’aliquota ridotta per gli esercizi commerciali e artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, come stabilito dall’art. 1 c. 86 della L. 549/95. E’ condizione necessaria che vi sia identità tra possessore e utilizzatore.
Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2012

S) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) purché i soggetti passivi dell’imposta, se diversi dall’utilizzatore, siano anche essi ONLUS e abbiano concesso l’immobile in comodato gratuito - (aliquota 3.8 ‰)
Proprietario e utilizzatore, sia lo stesso soggetto o siano diversi, devono essere Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2012

Fabbricati rurali
I fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità indicati dall’art. 9 del D.L. 557/93 sono soggetti all’imposta con applicazione delle seguenti aliquote:
- Fabbricati rurali destinati ad abitazione principale: si applica l’aliquota prevista per l’abitazione principale.
- Fabbricati strumentali all’attività agricola: tali immobili non sono più esenti ma soggetti all’aliquota ridotta dello 1.0 per mille (art 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011).

Detrazione per l’abitazione principale (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011)
Per l’unità immobiliare destinata dal contribuente ad abitazione principale, cioè quella di dimora abituale e residenza anagrafica del medesimo e del suo nucleo familiare, compete una detrazione dall’imposta dovuta sulla medesima e sulle pertinenze, determinata come segue:
detrazione di € 200
maggiorazione della detrazione di € 50, per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del 26° anno), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente anche se non fiscalmente a carico nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di € 400.
Pertanto la detrazione complessiva massima spettante è pari ad € 600.
La detrazione e la relativa maggiorazione:
- spettano fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e sulle pertinenze;
- vanno rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale o sussistono le condizioni che ne danno diritto. Il numero dei mesi dovrà determinarsi considerando per intero il mese in cui il requisito (dimora e residenza del figlio di età inferiore a 26 anni) si sia verificato per almeno 15 giorni (es: se il figlio è nato il giorno 16, il mese si considera per intero; se il 26° compleanno cade il giorno 14, il mese non si considera);
Devono essere suddivise:
- la detrazione di € 200 in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è adibita a abitazione principale;
- l’eventuale maggiorazione di € 50 per ogni figlio avente i requisiti sopra indicati deve suddividersi in parti uguali tra i contitolari dimoranti e residenti anagraficamente per i quali si verificano le condizioni sopra richieste, cioè aventi un figlio residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei possessori.
La detrazione spetta anche:
- alle unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nelle stesse;
- agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari
- agli immobili Agec;
- in caso di separazione legale, o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per l’unità immobiliare assegnata al coniuge, dimorante e residente nella stessa, il medesimo è tenuto per intero al pagamento dell’imposta anche se non intestatario al 100% dell’abitazione;
- per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risulti non locata.

 

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Dichiarazione IMU

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni, da utilizzare a decorrere dall'anno di imposta 2012. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 4 febbraio 2013.
L'art. 9, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 174 del 2012, modificato durante l'iter parlamentare di conversione, ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012 a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione IMU, avvenuta il 5 novembre 2012. Pertanto il termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012, stabilito dall'art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica)

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Le dichiarazioni già presentare ai fini dell’imposta Comunale per gli immobili (ICI) valgono anche per l'IMU. E’ confermata la normativa che esenta dall'obbligo dichiarativo le compravendite registrate in atti notarili.
(art 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011).

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Aggiornato al 18 aprile 2013



Informazioni e contatti:

Settore Tributi Accertamento Riscossioni
Via Adigetto 10 - 37121 Verona
tel. 045 8079582 - 8077654
tributi@comune.verona.it



Scadenze:
16/06/2013  - versamento prima rata
16/12/2013  - versamento saldo



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