URP Informa: Comunicazione di Cessione di Fabbricato - aggiornamenti 
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La comunicazione di cessione di fabbricato è la dichiarazione che deve presentare chiunque ceda la proprietà o il godimento di un fabbricato o parte di esso o ne consenta, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo a qualunque altro titolo.

La comunicazione deve essere effettuata, sia direttamente sia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, il Sindaco), entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, indicando l'esatta ubicazione dell'immobile nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

La novità è relativa al fatto che con l'art. 3 comma 3 del D.L. 14/03/2011 n. 23 (con decorrenza 7/04/2011) non sussiste più l'obbligo della comunicazione stessa qualora sia stato registrato il contratto di locazione. La comunicazione, invece, come previsto dal comma 6 dello stesso articolo, deve essere ugualmente inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni.

Con l'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 (con decorrenza 14/05/2011) tale esenzione viene estesa anche ai casi di compravendita di immobili o di diritti immobiliari, per cui sia avvenuta la registrazione.

 

Per ulteriori informazioni:
consultare la circolare dell'Agenzia delle Entrate o le pagine della Polizia di Stato.




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