ICI - Informazioni generali 
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Con il D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 è stata introdotta l'Imposta Municipale Propria in via sperimentale.

CHI DEVE PAGARE L'ICI
L'imposta, rimasta in vigore fino al 2011 e sostituita (in via sperimentale) con D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 con l'Imposta Municipale Propria, deve essere pagata da coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie). Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario. A partire dall'anno 2001 è soggetto passivo anche il concessionario di aree demaniali.

SCADENZE DEL PAGAMENTO
Le date per il versamento ICI sono scadute.
Le persone fisiche residenti all'estero potevano effettuare il pagamento dovuto in unica soluzione dal 1 al 16 dicembre, con l'applicazione degli interessi dell'1,5%.

Coloro che non hanno effettuato il regolare versamento dell’imposta entro il 16/06/2011 e il 16/12/2011 (omesso, tardivo o carente versamento dell’acconto e/o saldo), possono fruire dell’istituto del ravvedimento operoso, applicabile non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, vale a dire il 30/09/2012. La sanzione da applicare è del 3,75% sull’ammontare dell’imposta e gli interessi legali dovuti sono dell’1,5% fino alla data del 31/12/2011 e del 2,5% dal 01/01/2012.


QUANTO SI PAGA
L'imposta si determina applicando al valore imponibile dell'immobile le aliquote annualmente stabilite dal Comune (indicate al paragrafo relativo alle aliquote dell'anno in corso e dell'anno precedente), proporzionalmente ai mesi e alla quota di possesso, e applicando eventuali detrazioni o riduzioni d'imposta.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più di 14 giorni è calcolato per intero
L'importo totale da versare deve essere arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 cent o per eccesso se la frazione è superiore a 49 cent.

 

COME SI DETERMINA IL VALORE IMPONIBILE DELL'IMMOBILE
Il valore dell'immobile si determina come segue:
1) per i fabbricati, si moltiplica la rendita catastale, aumentata del 5%, per il coefficiente relativo alla categoria di riferimento.
  Il coefficiente è pari a:
  - 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, e C (ad es. le abitazioni) con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
  - 140 per i fabbbricati di categoria B. Da ottobre 2006 fino a tale data, coefficiente 100;
  - 50 per i fabbricati di categoria A/10 (ad es. gli uffici) e di categoria D (ad es. gli opifici);
  - 34 per i fabbricati di categoria catastale C/1 (ad es. i negozi).
Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore
risultante dalle scritture contabili.
2) per le aree fabbricabili, si determina il valore commerciale risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
 Sono tali le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali (P.R.G.) o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive  di
 edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Il Comune ha predisposto una guida per agevolare la lettura delle tabella nelle quali  sono indicati i "valori venali in comune commercio" al 1° gennaio dell'anno di imposizione, che
saranno applicati alle varie tipologie di aree fabbricabili comprese nel territorio comunale.
 I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale, non sono considerati fabbricabili.
3) per i terreni agricoli, si moltiplica il reddito dominicale, risultante in catasto, aumentato del 25%, per il coefficiente pari a 75.
 

QUALI ERANO LE RIDUZIONI DI IMPOSTA                              
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta del 50%.
L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
A tale fine il contribuente è tenuto a presentare in alternativa:
a) perizia tecnica dell'Ufficio Comunale competente;
b) autocertificazione da rilasciare al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di imposizione.
L'imposta è ridotta del 50% anche per le unità immobiliari che necessitino di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parte degli edifici senza modifiche di destinazioni d'uso.

QUALI ERANO LE ESENZIONI DI IMPOSTA
Gli immobili esentati dall'imposta sono elencati all'art. 7 del D.L.vo 30.12.92, n. 504 e all'art. 7 del Regolamento Comunale.
Il seguente elenco viene pubblicato a mero fine esemplificativo:
- immobili di enti pubblici destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale E;
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e di proprietà della Santa Sede;
- immobili di proprietà ed utilizzati da enti non commerciali.
- immobili posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (cosiddette ONLUS) o enti che godano di agevolazioni ONLUS;
- associazioni di promozione sociale, come definiti dalla legislazione di settore.
Si segnala che dal 01.08.2006 sono esenti i terreni ricadenti in area montana quali quelli di MORURI - TREZZOLANO - CANCELLO, ai sensi art. 7 - comma 1 - lettera h - del D.L. 504 del 30.12.1992.

QUALI ERANO LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI ICI DELL'ANNO 2011

Le aliquote dell'anno 2011 sono le seguenti:
- 7 per mille: ordinaria (nel caso in cui non siano applicabili le ipotesi successive).
- 7 per mille: immobili di proprietà dei residenti nel Comune di Verona che intendano tenerli a disposizione, per un massimo di 3 anni, per figli maggiorenni in vista del loro utilizzo come abitazione principale.
- 7 per mille: abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE di Verona.
- 5,3 per mille: abitazione principale e relativa pertinenza per immobili di cat. A1(abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) posseduta da contribuenti residenti nel Comune di Verona e per i proprietari residenti nel Comune di Verona,  che concedono un immobile di proprietà in comodato gratuito agli affini.
- 9 per mille: abitazioni per le quali non risultino contratti di locazione registrati da almeno due anni e relativa pertinenza.
- 4 per mille: unita' immobiliari definite "Botteghe Storiche" ex art. 13 del Regolamento Comunale per l'insediamento delle attività commerciali.
- 4 per mille: abitazioni locate in base all'art.2, comma 3, della legge n. 431/98 e in base al Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti del 30.12.2002 e relativa pertinenza.
- 3,5 per mille: immobili oggetto di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per le altre tipologie di fonti rinnovabili.
- 0,5 per mille: immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98, mediante l'intervento della Fondazione Scaligera per la Locazione di sensi dell'art. 3 dello Statuto della Fondazione medesima nonchè al Comune di Verona, in qualità di conduttore, nell'ambito del progetto "La casa in Comune" del Servizio Politiche della Casa, al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità.

Le detrazioni erano pari a :
Per l'abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9 e per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, a condizione che non risulti affittata) la detrazione di imposta è pari ad Euro 108,46 rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale.
La detrazione è pari ad Euro 206,58 nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che si trovino in particolari condizioni economiche o di salute, su presentazione di autocertificazione, attestante il possesso dei requisiti previsti, da rilasciare al Comune entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta, se non già presentata precedentemente.

SCADENZA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTO DI NOTORIETA'
La scadenza per la presentazione delle apposite dichiarizioni sostitutive dell'atto di notorietà  è il 31.12.2011 qualora non già presentata e con condizioni immutate.

COME E QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI
Per quanto riguarda le ipotesi in cui i contribuenti sono chiamati ad adempiere l'obbligo dichiarativo, si rinvia alla lettura del punto 2 delle apposite  istruzioni.
Si comunicano gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni ICI come risultanti dalle seguenti distinte scadenze delle dichiarazioni dei redditi, stabilite dal DPCM del 31/5/2007, pubblicato in G.U. n. 151 del 2/7/2007.
Scadrà il 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei seguenti soggetti:
- Soggetti IRES.
- Società di persone.
- Persone fisiche che presentano le dichiarazioni in via telematica.
 

CONDONO EDILIZIO ED ICI
La domanda di definizione degli illeciti edilizi doveva essere integrata dalla denuncia in Catasto dell'immobile oggetto di condono e dalla denuncia ai fini ICI, entro la data del 31 ottobre 2005, prorogata successivamente al 30.04.2006 (02.05.2006) con D. L.vo 30.12.2005 n. 273, convertito in legge.

AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI
L'Ufficio provvede al controllo delle dichiarazioni/comunicazioni di variazione ICI e procede all'accertamento dell'ammontare d'imposta che viene a risultare, dovuta ma non versata in modo tempestivo, entro le scadenze, o reso tempestivo mediante il ravvedimento operoso e all'eventuale irrogazione di sanzione amministrativa in caso di omessa denuncia di immobili.
Nel caso di recupero parziale o totale dell'imposta mediante l'emissione di avvisi di accertamento, il Responsabile del Tributo può autorizzare, su richiesta del contribuente, una dilazione del pagamento fino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, per importi complessivi superiori a 1.000 Euro ed in presenza di dimostrate condizioni economiche disagiate, previa applicazione ad ogni singola rata delle frazioni di interesse legale calcolato con riferimento all'intero periodo di rateazione.
Negli avvisi notificati dall'ufficio, in presenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo (come nel caso di accertamento di aree fabbricabili o di fabbricati di categoria D, sforniti di rendita, interamente appartenenti  alle imprese e per i quali si assume il valore contabile), è possibile per il contribuente presentare istanza di accertamento con adesione anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, come disposto dal D. L.vo 218/1997 e dal Regolamento Comunale in materia di accertamento con adesione.
In presenza,  infine, di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa o regolamentare in materia di tributi comunali, il contribuente può presentare istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello, come disposto dalla L. 2.12.2000 e dal Regolamento comunale in materia di interpello.

RIMBORSI
Ai sensi dell'art. 1 e 164 della L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

 

Link di utilità:

Aliquote ICI 2011
Guida tabella e fogli catastali - Tabella aree edificabili 2011
- Il testo del  Regolamento Comunale
- Il testo della deliberazione comunale di determinazione delle aliquote: C.C.n. 76 dell'11.12.2008.
- Il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze

 




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