1 - ESERCIZI DI VICINATO
L’apertura di nuovi esercizi di vicinato (cioè negozi con superficie di vendita fino a mq. 250) per il commercio al dettaglio è disciplinata dalla Legge Regionale n. 15 del 13/08/2004, dal D.lgs. n. 114 del 31/03/1998, dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 ed è soggetta a preventiva segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da trasmettere in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata SUAP@pec.comune.verona.it utilizzando l’apposita modulistica.
La segnalazione, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, dovrà contenere:
1. dati anagrafici del legale rappresentante nel caso di una società o titolare della ditta individuale
2. la sede della ditta
3. il domicilio pec
4. l’indirizzo del locale dove si intende iniziare l’attività commerciale e i relativi dati edilizi del medesimo da cui risulti la destinazione d'uso commerciale: estremi del certificato di agibilità/abitabilità o concessione edilizia/permesso di costruire/DIA edilizia (se disponibile allegare copia della relativa agibilità o visura catastale).
4. il settore merceologico relativo agli articoli oggetto del commercio
5. i mq destinati alla vendita e la superficie totale dell’esercizio
6. autocertificazione dei requisiti morali e professionali (quest’ultimi solo nel caso di commercio di prodotti alimentari).
L'invio della SCIA è necessario per i seguenti casi:
Nuova apertura / Apertura per subingresso / Trasferimento di sede / Ampliamanto o Riduzione di superficie di vendita / Variazione del settore merceologico.
2 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA fino a mq. 1500
L’apertura di nuove medie strutture fino a mq. 1500 (cioè negozi con superficie di vendita da mq. 251 a mq. 1500) per il commercio al dettaglio è disciplinata dalla Legge Regionale n. 50 del 28.12.2012, dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 ed è soggetta a preventiva segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da trasmettere in forma telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata SUAP@pec.comune.verona.itutilizzando l’apposita modulistica.
La segnalazione, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, dovrà contenere:
1. i dati anagrafici del Legale rappresentante nel caso di una società o titolare della ditta individuale
2. la sede della ditta
3. l’indirizzo del locale dove si intende iniziare l’attività commerciale e i relativi dati edilizi del medesimo da cui risulti la destinazione d’uso commerciale: estremi del certificato di agibilità/abitabilità o concessione edilizia/permesso di costruire/DIA edilizia (se disponibile allegare copia della relativa agibilità o visura catastale)
4. il settore merceologico relativo agli articoli oggetto del commercio
5. i mq destinati alla vendita e la superficie totale dell'esercizio
6. autocertificazione dei requisiti morali e professionali (quest'ultimi solo nel caso di commercio di prodotti alimentari).
L’invio della SCIA è necessario per i seguenti casi:
Nuova apertura / Apertura per Subingresso / Trasferimento di sede / Ampliamento o Riduzione di superficie di vendita / Variazione del settore merceologico.
3 – COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE
L’inizio dell’attività di commercio di cose antiche o usate di pregio sia al minuto che all’ingrosso, come previsto dall’art. 126 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, è soggetta a preventiva segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da trasmettere in forma telematica all’indirizzo di posta elettronica certificataSUAP@pec.comune.verona.it utilizzando l’apposita modulistica.
E’ inoltre obbligatoria la tenuta del registro dei beni usati oggetto di compravendita da vidimarsi presso l’Ufficio Commercio Fisso del Coordinamento Commercio Attività Produttive.
Alla SCIA, di cui ai punti 1 – 2 - 3, deve essere allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in caso di cittadino straniero deve essere prodotta anche la fotocopia del permesso di soggiorno) e la procura, nel caso la ditta non disponga di firma digitale e/o di casella di posta elettronica certificata.
Le segnalazioni certificate di inizio attività, dopo essere state compilate e firmate digitalmente, devono essere trasmesse in modalità telematica da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo pec SUAP@pec.comune.verona.it seguendo le indicazioni reperibili sul portale web del Comune di Verona al link “Sportelli per edilizia e imprese / SCIA on- line”.
Quindi, non possono più essere presentate in forma cartacea agli sportelli e neanche con invio per posta. Le pratiche presentate seguendo le modalità tradizionali (carta, fax o posta), saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.
IMPORTANTE: le SCIA devono essere trasmesse singolarmente (non può essere fatto un invio unico contenente più SCIA).
N.B. L’Ufficio Commercio Fisso deve verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti l’esercizio dell’attività entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Entro lo stesso termine dispone il divieto di proseguimento dell’attività nel caso di mancanza dei predetti requisiti.
COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
Il modulo è da presentare al verificarsi del fatto al Coordinamento Commercio Attività Produttive - Ufficio Commercio Fisso ed è unico indipendentemente dalla superficie di vendita dell'esercizio (vicinato, medie e grandi strutture).
Dopo essere stato compilato e firmato digitalmente, deve essere trasmesso in modalità telematica da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo pec SUAP@pec.comune.verona.it seguendo le indicazioni reperibili sul portale web del Comune di Verona al link “Sportelli per edilizia e imprese / SCIA on- line”.
Quindi, non possono più essere presentate in forma cartacea agli sportelli e neanche con invio per posta. Le pratiche presentate seguendo le modalità tradizionali (carta, fax o posta), saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.
SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA PRESSO ESERCIZIO DI VICINATO/ PANIFICIO
- L’esercizio dell’attività di somministrazione non assistita è soggetto a preventiva comunicazione da trasmettere in forma telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata SUAP@pec.comune.verona.it utilizzando l’apposita modulistica.
- Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. E’ altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.
- Nei panifici è consentita la somministrazione non assistita di pane e prodotti da forno di propria produzione.
- Negli esercizi di vicinato predetti e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
- All’attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.
Norme di riferimento: Legge Regionale n° 29 del 21/09/07 – Art. 3, comma 1 lettera b), e art. 10.
Informazioni e contatti:
Responsabile dell'istruttoria
Salvagno Francesca - Perlini Emanuela
Tel. n. 0458078573 Fax n. 045591989



