Terre e rocce da scavo: procedure operative e modulistica 
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Con la Delibera Giunta Regione Veneto n. 179 del 11.02.2013, in vigore dal 13 marzo 2012, la Regione Veneto ha regolamentato la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri edili in quantitativi movimentati fino a 6.000 mc.

Per i quantitativi superiori a 6.000 mc le procedure sono regolamentate dal Decreto 10 agosto 2012 n.161, che prevede la presentazione di un Piano di Utilizzo, qualora il materiale non venga riutilizzato nello stesso sito in cui è stato escavato (art. 185 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.) o smaltito tramite impianto autorizzato secondo le procedure previste dalla normativa vigente. In applicazione della normativa citata, è dunque possibile individuare i seguenti casi:

  • Gestione dei materiali escavati mediante smaltimento in qualità di rifiuti;
  • Riutilizzo in sito ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, mediante rinterro del materiale escavato;
  • Impiego dei materiali escavati presso un sito esterno o altro processo produttivo, mediante presentazione ed approvazione del Piano di Utilizzo ai sensi del DM 161/2012. In alternativa, per cantieri di piccole dimensioni inferiori ai 6.000 mc di materiale escavato, potrà essere applicata la DGRV 179/2013.

Vengono di seguito individuate le possibilità indicate dalle normative sopra citate, con suddivisione delle casistiche in base ai volumi di scavo. Consulta anche lo Schema riepilogativo disponibile nella sezione Allegati.


SCAVO CON PRODUZIONE DI MATERIALE FINO AD UN QUANTITATIVO MASSIMO DI 6.000 METRI CUBI
 
Casi previsti dalla DGRV 179/2013
 
a) Interventi sottoposti a VIA e/o AIA (*)
  • all’atto della presentazione del progetto per l’approvazione definitiva, il proponente deve allegare:
  1. l'indagine ambientale del sito (le modalità per lo svolgimento dell’indagine sono contenute nell’Allegato A della DGRV 179/2013);
  2. una dichiarazione (MOD 1) attestante che il sito non è contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica (D.Lgs. n. 152/2006) e che i processi industriali e/o i siti di possibile destinazione del materiale;
  3. indicazione dei processi industriali e/o dei siti di destinazione del materiale e dei tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno per i materiali che vengono esportati, massimo tre anni per quelli utilizzati nell’ambito del progetto);
  • nei casi in cui, prima dell’inizio dei lavori di scavo, qualora emerga l’opportunità di utilizzare il materiale in processi industriali e/o in siti diversi da quelli indicati nella documentazione allegata al progetto “definitivo”, l’appaltatore dovrà presentare, all’Autorità che ha approvato il progetto, una dichiarazione (MOD. 2) che individui i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale verrà effettivamente utilizzato;
  • alla fine dei lavori, il Direttore Lavori deve presentare una dichiarazione (MOD. 3) che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato.
(*) quando l’autorità che approva il progetto sia diversa dall’Ente che svolge la procedura di VIA e/o AIA.
 
b) Interventi sottoposti a PDC, DIA e SCIA
  • all’atto della presentazione, il richiedente/denunciante/segnalante deve allegare:
  1. l’indagine ambientale del sito (le modalità per lo svolgimento dell’indagine sono contenute nell’allegato A della DGRV 179/2013);
  2. una dichiarazione (MOD 1) attestante che il sito non è contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica (D. Lgs. n. 152/2006) e i processi industriali e/o i siti di possibile destinazione del materiale;
  • prima dell’inizio dei lavori di scavo, l’appaltatore deve presentare una dichiarazione (MOD. 2) che individui i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale verrà effettivamente utilizzato ed il luogo dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno);
  • alla fine dei lavori, il Direttore Lavori deve presentare una dichiarazione (MOD. 3) che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato.
c) Interventi di Attività edilizia libera (manutenzione ordinaria e CIL) 
  • se il materiale di scavo viene riutilizzato in cantiere non è necessario produrre o allegare alla CIL alcuna documentazione
  • se il materiale di scavo viene esportato non è necessario produrre o allegare alla CIL alcuna documentazione purché vengano rispettate entrambe le seguenti condizioni:
  1. il quantitativo di materiale scavato non superi i 200 mc;
  2. il sito di scavo non rientri tra i seguenti:

a) aree interessate dalla presenza di attività industriali o artigianali;

b) serbatoi o cisterne interrate, che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE;

c) aree ubicate: entro una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico (tipo A e B d.lgs 285/92) - predisporre cartografia mediante SITI (portale del Comune di Verona) per evidenziare la distanza dalle due tipologie di strade;

d) in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera (con nota alla Provincia di Verona, per richiedere catasto relativo alle ricadute delle emissioni autorizzate);

Se le condizioni (o anche solo una delle condizioni) di cui al punto precedente non vengono rispettate, in allegato alla C.I.L. devono essere prodotti: a) il MOD. 2; b) l’indagine ambientale. Al termine dei lavori, dovrà essere inviato ill MOD.3.
 
Per tutti gli interventi sopra esposti, vi sono ulteriori due modalità operative d’intervento nella gestione delle terre e rocce da scavo:
 
  1. I materiali scavati potranno essere gestiti secondo la normativa dei rifiuti, con il conferimento presso impianto di recupero/trattamento. I rifiuti dovranno essere identificati mediante il corretto codice C.E.R., mediante ditta autorizzata al trasporto di rifiuti (nonché dello specifico codice C.E.R. del materiale escavato) presso impianto autorizzato. Il trasporto dovrà essere accompagnato dal formulario rifiuti, e la quarta copia dovrà essere successivamente consegnata agli enti di controllo. Seguendo tale procedura, non sarà necessario produrre indagini ambientali o documentazione per la gestione delle terre e rocce da scavo. Dovranno comunque essere individuati i volumi di scavo, e dovrà essere tenuto il registro di carico/scarico, così come individuato dalla normativa sui rifiuti, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
  2. Riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione. L’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e successive m. i., prevede la possibilità di riutilizzare in sito le terre e rocce da scavo prodotte. Il riutilizzo può avvenire mediante il rinterro o lo stendimento delle terre e rocce da scavo, purché all’interno del cantiere/sito di produzione. Ai fini del riutilizzo in sito, dovrà comunque essere prodotta della documentazione utile a definire quantità e qualità del terreno, nonché la tipologia di riutilizzo:
  • Relazione tecnica illustrativa delle modalità di scavo e di riutilizzo
  • Documentazione fotografica prima e dopo l’intervento
  • Indagini ambientali, ove previste o, in alternativa, autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 per attestare la non contaminazione dei terreni oggetto di scavo
  • Cronoprogramma delle attività di cantiere
d) Altri casi di interventi non sottoposti a VIA/AIA/Permesso a costruire/DIA
 
Trattandosi di modesti lavori di manutenzione/riparazione, con modesta produzione di materiale escavato, se riutilizzati in sito non necessitano di alcuna procedura di verifica, mentre per quelli esportati, potrà essere attuata una gestione come sottoprodotti, nel rispetto delle seguenti modalità:
  • se il materiale di scavo derivi dalla manutenzione e/o riparazione di infrastrutture viarie e ferroviarie e ai sottoservizi (fognatura, acquedotti, gas elettricità telefoniche ecc.) trova applicazione l’art. 230, commi 2 e 3 del 152/2006;
  • attività di florovivaismo (manutenzioni aree verdi, a parco, a giardino, ecc): i materiali di scavo derivanti da tali attività non necessitano di alcuna procedura di verifica purchè, anche dopo essere state accumulati presso aree in disponibilità dell’impresa che ha realizzato l’intervento, siano riutilizzate nelle normali pratiche florovivaistiche;
  • attività di manutenzione alvei di scolo ed irrigui: per tale attività l'art. 185 del D.Lgs 185/2006 esclude i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti da attività di manutenzione di alvei e scoli. Si ricorda che
    • deve trattarsi di materiali naturali ed eventuali materiali estranei andranno raccolti e consegnati al servizio di raccolta;
    • l'ente gestore dovrà preventivamente valutare l’assenza di fonti di pressione che giustificano l’effettuazione di analisi preventive secondo le modalità indicate al capitolo 2 dell’allegato della DGRV 179/2013.

SCAVO CON PRODUZIONE DI MATERIALE OLTRE IL QUANTITATIVO DI 6.000 METRI CUBI: D.M. 161/2012
 
In questo caso, qualora si decida di presentare un "Piano di utilizzo" all'autorità competente, il Comune di Verona, per i progetti non ricompresi nell’ambito dell’edilizia pubblica, ha individuato nel Coordinamento Ambiente l'ufficio competente per la valutazione e l'eventuale approvazione degli stessi.
 
 
Per quanto riguarda i progetti soggetti ad approvazione da parte del Comune di Verona, il "Piano di Utilizzo" deve essere presentato tramite apposito modulo:
  • al SUAP: esclusivamente tramite PEC *
  • al Coordinamento Ambiente: tramite PEC oppure in copia cartacea

Si rammenta che l'approvazione del Piano di Utilizzo non costituisce titolo edilizio abilitativo, e viceversa.

 

* Ai sensi del DPR 160/2010, sono tenuti alla presentazione di pratiche online al SUAP tutte le imprese produttive, esclusivamente con invio telematico da parte del legale rappresentante dell'impresa, oppure appoggiandosi ad un professionista incaricato o ad altro intermediario in qualità di procuratore. Per "attività produttive" si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Costituiscono, inoltre, "impianti produttivi" i fabbricati, gli impianti e gli altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi. I soggetti interessati ed obbligati sono quindi le imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio, ma anche, solo in caso di edilizia produttiva, i privati proprietari di immobili adibiti ad impianti ed attività produttive.

 


PROGETTI PRESENTATI PRIMA DEL 6 OTTOBRE 2012
 
In tutti i casi (sia per la produzione di materiale fino che oltre i 6.000 metri cubi).
Per quanto riguarda i progetti presentati prima del 6 ottobre 2012 (entrata in vigore del Decreto Ministeriale n.161 del 10 agosto 2012), per i quali il materiale di scavo verrà riutilizzato anche parzialmente ed è già stata depositata l'indagine ambientale del sito ed il Mod. 1: è necessario allegare il Modello 2 e 3.
Tali procedure, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 161/12, potranno essere convertiti all’iter previsto da tale norma.
 

PROGETTI PRESENTATI DOPO IL 6 OTTOBRE 2012
 
I progetti presentati dopo il 6 ottobre 2012, che prevedano l’uscita dei materiali dal cantiere di produzione, potranno prevedere due iter:
  1. Gestione dei materiali da scavo secondo la normativa dei rifiuti: si rimanda a quanto indicato precedentemente per i cantieri inferiori ai 6.000 mc.
  2. Presentazione del piano di utilizzo ai sensi del DM 161/2012
Nel caso dunque di presentazione del piano di utilizzo, si dovranno seguire le procedure indicate dallo stesso, con la presentazione della “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per presentazione piano di utilizzo dei materiali da scavo”, corredata dalla documentazione tecnica necessaria.
Il piano di utilizzo deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’Allegato 5 del DM 161/2012, e la sua efficacia è condizionata dall’approvazione da parte del Comune.
Si rimanda al DM 161/2012 presente negli allegati, nonché alla modulistica da presentare al Comune (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per presentazione piano di utilizzo dei materiali da scavo).


Informazioni e contatti:

Coordinamento Ambiente
Ufficio Tutela del Suolo
Via Pallone n. 9
37121 Verona 




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