L’11 febbraio 2008 è entrata in vigore l’ordinanza del Sindaco n. 20: “Determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di attività particolari”.
La nuova disciplina del settore è stata predisposta in attuazione della recente legge regionale n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, entrata in vigore nell’ ottobre 2007, che ha modificato ed aggiornato la precedente normativa di bar, ristoranti, pizzerie..ecc..
Una delle novità più significative riguarda la previsione di un’unica tipologia di autorizzazione per poter aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Mentre con la precedente normativa ad esempio un bar otteneva una specifica autorizzazione diversa da quella prevista per il ristorante, oggi in pratica l’esercente in possesso di autorizzazione per somministrare alimenti e bevande può scegliere se condurre un bar o un ristorante oppure entrambi, purchè rispetti le regole igienico sanitarie per ciascuna attività.
Le insegne dei locali segnaleranno al cliente il tipo di servizio presente nel locale (es: bar, ristorante, pizzeria).
Il Comune ha quindi disciplinato in modo uniforme gli orari di bar, ristoranti ecc..
L’ordinanza di cui sopra ha infatti fissato la fascia oraria massima di apertura degli esercizi che effettuano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se congiuntamente ad altre attività.
Si evidenzia che vengono ora assoggettate alla disciplina oraria dell’ordinanza anche nuove categorie, quali le c.d. “attività particolari di vendita” (art. 2 lett. f)) che comprendono le attività artigianali del settore alimentare (piadinerie, creperie, pizzerie al taglio, kebab..) gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie ecc.
In linea di massima gli esercenti possono determinare l’orario dei propri esercizi all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo, rispettando l’obbligo di effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 20 ore. Gli orari di apertura dell’esercizio e il limite orario massimo di apertura possono variare nel caso in cui l’ attività di somministrazione venga effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago (es: internet point con bar, concertino effettuato saltuariamente in un bar, bar situato all’interno di sala giochi ) (v.specchietto allegato).
Gli esercizi di somministrazione potranno essere autorizzati di volta in volta a prorogare l’orario di chiusura fino alle ore 4.00 del giorno successivo, compatibilmente con il rispetto e la tutela del riposo dei residenti nel presso del pubblico esercizio.
I locali con trattenimento (le sale da ballo, i locali notturni, le discoteche e gli esercizi similari) possono rimanere aperti nella fascia oraria compresa tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3.00 del giorno successivo e possono essere autorizzati a prorogare la chiusura fino alle ore 4.00 del giorno successivo, se il titolare avrà sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune, finalizzato alla prevenzione del fenomeno del consumo di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope.
Si sottolinea che con la nuova normativa è stato previsto un rafforzamento dei poteri del Sindaco, che può disporre con atto motivato limitazioni agli orari delle attività per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o di interesse pubblico, in via permanente o per situazioni temporanee.
Informazioni e contatti:
Centro di Responsabilità Commercio e Attività Produttive - Ufficio Pubblici Esercizi - Via degli Alpini n.11 - 1° Piano - 37121 Verona
Tel. 0458078578 - Fax. 045591989
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 solo su appuntamento
giovedì e sabato chiuso

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